

HSE
Ing. Fausto Ruperti

Il certificato di prevenzione incendi è un documento obbligatorio per il datore di lavoro e dovrà attestare, secondo la normativa antincendio specifica per il luogo di lavoro, il grado di sicurezza della struttura in termini di rischio incendio.
Pertanto il tecnico antincendio dovrà valutare la normativa e le circolari dei VIGLI DEL FUOCO; qui in elenco alcune delle Normative in materia antincendio a cui fare riferimento: Legge 21 febbraio 2025 n. 15; D.M. 3 settembre 2021 (noto come «Decreto minicodice»; Decreto del Ministero dell’Interno del 15 luglio 2025; DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi. vediamo ora in dettaglio i nostri servizi e le sanzioni a cui si va incontro.
Certificato di prevenzione incendi: quando è obbligatorio o necessario?
Il certificato di prevenzione incendi è un documento obbligatorio per alcune attività indicate nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi; verifica se hai un attività che è soggetta a CPI.
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SANZIONI: quali sono le sanzioni per mancato rinnovo CPI o Rinnovo Scia Antincendio?

L'ispettore dei vigili del Fuoco segnala nel suo verbale:
" I luoghi di lavoro non sono conformi a quanto previsto dall’allegato IV al D.lgs n. 81 del 8 Aprile 2008, in particolare non è stata presentata istanza di cui art. 16 D.lgs n. 139 del 8 marzo 2006, tramite S.C.I.A. antincendio come prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 Agosto 2011"
COSA SIGNIFICA?
Il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligo normativo di rinnovare la SCIA o il CPI antincendio della propria attività le sanzioni in questo caso sono superiori a 3500 euro
"Decreto Controlli” (DM 1° settembre 2021)

Il rinvio è motivato da alcune criticità ancora irrisolte:
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l’insufficienti sedi d’esame attrezzate e distribuite sul territorio nazionale;
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difficoltà operative della piattaforma informatica destinata alla gestione del processo di qualificazione.
La nuova scadenza al 25 settembre 2026 rappresenta un’opportunità per le imprese del settore installazione e manutenzione impianti di completare il percorso di adeguamento: formazione del personale e modalità di accreditamento da definirsi.
In Sintesi
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Solo il personale qualificato potrà operare sui presidi antincendio. Senza il nuovo attestato, le attività di manutenzione dovranno essere sospese.
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Il decreto introduce un esame semplificato per chi vanta almeno tre anni di esperienza documentata; con il superamento dell'esame si ha il Nulla Osta Transitorio (NOT), il quale consentirà di continuare a lavorare nell’attesa di completare la qualifica definitiva.
Impianti fotovoltaici, cosa dicono le Linee Guida antincendio del 1/9/2025

Con il DCPREV 14030 del 1° settembre 202 E' stato Diffuso il documento dei Vigili del Fuoco che va ad indicare le Linee Guida antincendio per gli impianti fotovoltaici; tali impianti non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 ma bisogna porre attenzione ad una corretta valutazione del rischio incendio, al campo di applicazione ampliato, distanze minime, BESS, manutenzione ed agli adempimenti a cui sottostare per la presentazione SCIA.
La linea guida in argomento si applica agli impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua fino a 1500 V ubicati all'interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi.
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi.
Dalla valutazione del rischio al progetto La progettazione deve essere preceduta da una valutazione del rischio che consideri:
- possibili inneschi elettrici (guasti di isolamento, connessioni, sovracorrenti, archi serie);
- effetti di propagazione dall’esterno verso l’interno e viceversa;
- interferenze con i sistemi di evacuazione fumo e calore (EFC) e con i percorsi di soccorso;
- presenza di sistemi di accumulo (con focus sul thermal runaway per le tecnologie agli ioni di litio); - ombreggiamenti e hot-spot dovuti a sporcizia/irregolarità.
Il progetto dovrà allinearsi alla regola dell’arte e alle norme CEI di prodotto e d’impianto (tra cui CEI EN IEC 61730-1/-2 per i moduli; CEI 64-8, CEI 82-25 per gli impianti; CEI EN 62446-1 e CEI EN IEC 62446-2 per prove, documentazione e manutenzione).
Per i BIPV si aggiungono i requisiti costruttivi (UNI EN 13501-1) e specifici (CEI EN 50583-1).
confrontati con noi per avere ulteriori delucidazioni
