Con il DCPREV 14030 del 1° settembre 202 E' stato Diffuso il documento dei Vigili del Fuoco che va ad indicare le Linee Guida antincendio per gli impianti fotovoltaici; tali impianti non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 ma bisogna porre attenzione ad una corretta valutazione del rischio incendio, al campo di applicazione ampliato, distanze minime, BESS, manutenzione ed agli adempimenti a cui sottostare per la presentazione SCIA.
La linea guida in argomento si applica agli impianti fotovoltaici con tensione nominale in corrente continua fino a 1500 V ubicati all'interno di attività ovvero a servizio delle stesse, soggette alle procedure di prevenzione incendi.
Rientrano nel campo di applicazione anche gli impianti fotovoltaici integrati, con diversi gradi di incorporazione, nelle chiusure d'ambito di edifici ad uso civile, industriale, commerciale o rurale, incluse le strutture accessorie quali pergole, tettoie e pensiline collegate agli edifici medesimi.
Dalla valutazione del rischio al progetto La progettazione deve essere preceduta da una valutazione del rischio che consideri:
- possibili inneschi elettrici (guasti di isolamento, connessioni, sovracorrenti, archi serie);
- effetti di propagazione dall’esterno verso l’interno e viceversa;
- interferenze con i sistemi di evacuazione fumo e calore (EFC) e con i percorsi di soccorso;
- presenza di sistemi di accumulo (con focus sul thermal runaway per le tecnologie agli ioni di litio); - ombreggiamenti e hot-spot dovuti a sporcizia/irregolarità.
Il progetto dovrà allinearsi alla regola dell’arte e alle norme CEI di prodotto e d’impianto (tra cui CEI EN IEC 61730-1/-2 per i moduli; CEI 64-8, CEI 82-25 per gli impianti; CEI EN 62446-1 e CEI EN IEC 62446-2 per prove, documentazione e manutenzione).
Per i BIPV si aggiungono i requisiti costruttivi (UNI EN 13501-1) e specifici (CEI EN 50583-1).
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